Art. 214.
(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).

      1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.